Ente associativo per la formazione fallibile
La presenza di proventi ricavati dallo svolgimento dell’attività ne esclude la gratuità
L’attività di impresa sussiste tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), che si traduce nell’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. n. 25478/2019) o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio.
Tale requisito va escluso solo ove l’attività sia svolta in modo del tutto gratuito (Cass. SS.UU. n. 3353/94; Cass. nn. 22955/2020, 14250/2016, 16435/2003).
Sul tema, la recente giurisprudenza (da ultimo, Cass. n. 29245/2021) ha rilevato come lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non sia più un elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, sussistendo attività di impresa tutte ...
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