Dall’INPS istruzioni sulle prestazioni revocate a chi fruisce di misure alternative alla detenzione
Il messaggio dell’INPS n. 1197 pubblicato ieri riguarda la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2 luglio 2021 con cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 61 e, in via consequenziale, del comma 58 dell’art. 2 della L. 92/2012 nella parte in cui prevedono la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere (ad esempio in caso di affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare).
L’Istituto, premesso che, fatti salvi i c.d. rapporti esauriti, la citata norma dichiarata incostituzionale perde efficacia ex tunc, comunica che non procederà più alla revoca di tali prestazioni nei confronti dei soggetti che, seppur condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all’art. 2 comma 58 della L. 92/2012, scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Vengono quindi fornite le istruzioni operative per la gestione di tali prestazioni, in particolare per l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, la pensione sociale e l’assegno sociale e le prestazioni di invalidità civile in caso di riconoscimento e successiva revoca in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 commi 58 e 61 della L. 92/2012 e di rigetto delle domande in ragione della sanzione accessoria di cui alla medesima norma.
Vengono inoltre chiariti gli effetti della decisione della Consulta sulle domande di indennità di disoccupazione agricola.
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