Il cessionario non detrae l’intera IVA addebitata in eccesso
Ieri, la Cassazione, con la sentenza n. 8589 ha confermato un proprio precedente, che ha l’effetto di ridurre non di poco le ipotesi in cui può operare il nuovo art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97, in merito alle conseguenze, per il cessionario/committente, dell’IVA addebitata in eccesso dalla controparte. Uguali principi erano stati affermati nella sentenza della Cassazione del 21 aprile 2021 n. 10439.
Per i giudici, quando il cedente/prestatore addebita un’IVA superiore a quella dovuta, la detrazione comunque deve riguardare l’IVA dovuta, e non la totalità dell’imposta che è stata addebitata. Secondo questa tesi, il diritto comunitario non consente la detrazione dell’IVA sol perché sia stata addebitata in fattura, in quanto l’esercizio della stessa postula che si tratti di imposta che andava effettivamente addebitata. Pertanto, l’art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97, come modificato dalla L. 205/2017, va interpretato nel senso che, in caso di IVA addebitata in eccesso, rimane fermo il diritto di detrazione dell’importo corretto, e non dell’intero importo addebitato in fattura.
Dunque, se, come nella specie, in luogo dell’aliquota del 10%, è stata applicata l’aliquota del 20%, la detrazione spetta nella misura del 10%.
La modifica normativa, invece, opera per le sanzioni, che, nella casistica esposta, non sono proporzionali, ma fisse da 250 euro a 10.000 euro (prima della L. 205/2017, venivano irrogate le sanzioni da indebita detrazione del 90% e, eventualmente, anche quelle da dichiarazione infedele).
Le considerazioni esposte riguardano il caso in cui viene addebitata un’IVA superiore in ragione di un errore di aliquota.
Rimane fermo che il nuovo art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97 non possa operare (quanto meno secondo la giurisprudenza e la prassi) ove l’IVA sia stata addebitata per errore in caso di operazioni non imponibili, esenti oppure escluse, in cui viene disconosciuta la detrazione con sanzioni proporzionali (Cass. 3 novembre 2020 n. 24289, ris. Agenzia delle Entrate 3 agosto 2021 n. 51).
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