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Niente regime agevolato se il lavoratore distaccato rientra alle stesse condizioni contrattuali

/ REDAZIONE

Venerdì, 18 marzo 2022

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Con risposta a interpello n. 119 di ieri, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’accesso al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 a seguito del distacco all’estero.

Nel caso di specie, si trattava di un dipendente assunto, in qualità di dirigente, quale responsabile della filiale americana sita in New York, con contestuale distacco all’estero (ancora in corso al momento della presentazione dell’istanza).
Richiamando la circ. n. 33/2020 (§ 7.1), l’Agenzia chiarisce che nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro in Italia, il beneficio non spetta in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro.

Tale preclusione sussiste anche qualora, come nel caso prospettato, il distacco all’estero sia stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore.
Nel caso di specie, dalla documentazione integrativa risultava che, al rientro in Italia del dipendente, il rapporto di lavoro verrebbe regolato dal medesimo contratto stipulato al momento dell’assunzione e che il rientro avverrebbe presso il medesimo datore di lavoro che aveva assunto il lavoratore.

La riscontrata continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell’espatrio preclude quindi, ad avviso dell’Agenzia, l’accesso al regime agevolato.


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