Mancata riscossione di crediti tramite fittizia compensazione rilevante come bancarotta
La Cassazione, nella sentenza n. 8960/2022, ha stabilito che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il depauperamento apprezzabile ai fini della configurazione del reato va inteso come riferito a una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo, cioè, non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo del compendio patrimoniale.
Sicché integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche la mancata riscossione di un credito, seppure tramite compensazione.
Chiaramente, peraltro, la mancata riscossione di un credito derivante dalla compensazione di esso con debiti vantati nei confronti della fallita integra la fattispecie di bancarotta per distrazione a condizione che sia accertata l’inesistenza del cespite passivo con il quale il credito è stato compensato, ossia che risulti l’inesistenza di una reale obbligazione a carico della fallita giustificativa della compensazione.
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