Super ACE con ragguaglio per le società neocostituite
Il rendimento rileva in base alla durata del periodo d’imposta per le società costituite nel 2021
Il regime della “super ACE”, in vigore limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, solleva alcuni interrogativi per le società costituite nel corso del 2021.
Oltre alla percentuale di rendimento “potenziata” pari al 15% in luogo dell’1,3% per l’ACE ordinaria, è previsto che, ai soli fini della “super ACE”, gli incrementi del capitale proprio rilevano “a partire dal primo giorno del periodo d’imposta”.
In deroga alla disciplina ordinaria ex art. 1 comma 6 del DL 201/2011, a norma del quale i conferimenti in denaro rilevano dalla data di versamento, non occorre pertanto operare alcun ragguaglio pro rata temporis.
La misura appare dunque apprezzabile se si pensa ad un conferimento da parte
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41