Dichiarazione IVA integrativa ammessa entro i termini ordinari di accertamento
Non rileva il differimento dei termini previsto per il ritardo nella consegna dei documenti all’Ufficio
La dichiarazione IVA integrativa può essere presentata entro i termini “ordinari” di decadenza dal potere di accertamento stabiliti dall’art. 57 comma 1 del DPR 633/72. Non è possibile avvalersi del differimento dei termini previsto quando il soggetto passivo non ottempera tempestivamente alla richiesta dell’Ufficio di presentare i documenti per l’erogazione del rimborso. Si tratta del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 328 pubblicata ieri, 9 giugno 2022.
Il caso esaminato riguarda una società che ha chiesto a rimborso un credito IVA maturato nell’anno 2013. Tuttavia, tale soggetto ha fornito riscontro solo nel 2020 alla richiesta di documentazione integrativa che era stata inoltrata dall’Agenzia delle ...
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