Verificabile la fallibilità della start up innovativa
La Cassazione aderisce alla soluzione prevalente nella giurisprudenza di merito
L’iscrizione di una società quale start up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali e alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell’art. 25 del DL 179/2012 convertito, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’art. 31 del DL 179/2012 convertito, occorrendo anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start up innovativa.
È questo il principio di diritto sancito dall’ordinanza ...