ACCEDI
Lunedì, 7 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Inammissibile la questione di costituzionalità sulle spese processuali per la parte pubblica

/ REDAZIONE

Mercoledì, 6 luglio 2022

x
STAMPA

Con l’ordinanza n. 170/2022 depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 15 comma 2-bis del DLgs. 546/92, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna alle spese a favore del resistente, se questi è difeso da propri funzionari, si applicano gli onorari degli avvocati ridotti del 20%.
Era stata ipotizzata l’irragionevolezza della norma alla luce della circostanza che, quando il contribuente, in caso di liti del valore sino a 3.000 euro, si difende personalmente, il sistema non prevede una disposizione analoga.

La questione non è stata tuttavia esaminata per questioni processuali: dal testo dell’ordinanza si nota come, nella specie, il contribuente fosse un soggetto abilitato alla difesa e, in quanto tale, aveva diritto alla rifusione delle spese, a differenza di quanto si può dire per il contribuente non abilitato alla difesa.

TORNA SU