Buona fede e correttezza nelle trattative funzionali al concordato semplificato
La necessaria interlocuzione preventiva dei creditori giustifica l’assenza di voto
La mancanza della necessaria interlocuzione con i creditori su una proposta specifica, nell’ambito della composizione negoziata della crisi, esclude la correttezza e buona fede delle trattative, quale presupposto per l’accesso al concordato semplificato, ove i creditori non possono esprimere un dissenso (con il voto) se non nelle forme – più gravose – dell’opposizione all’omologazione.
A tali conclusioni è giunto il Tribunale di Firenze 31 agosto 2022.
La proposta di concordato semplificato all’esito della composizione negoziata può essere presentata dal debitore, ex art. 25-sexies del DLgs. 14/2019, quando l’esperto nella relazione finale dichiara che: le trattative si sono svolte “secondo correttezza e buona fede”, ma non hanno avuto esito positivo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41