Istruzioni INPS per il cumulo delle pensioni dei giornalisti con i redditi da lavoro
Con il messaggio n. 4213, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto sul regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Si ricorda, infatti, che a seguito della previsione di cui all’art. 1 commi 103 e ss. della L. 234/2021, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI in regime sostitutivo dell’AGO è stata trasferita allo stesso INPS.
Con l’occasione, si forniscono chiarimenti in merito agli obblighi dichiarativi attribuiti ai titolari di trattamenti di invalidità, di pensione anticipata ex art. 14 comma 1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 102”), nonché di pensione anticipata di cui all’art. 1 commi da 199 a 205 della L. 232/2016 (c.d. “lavoratori precoci”).
In particolare, per quanto riguarda i trattamenti di invalidità, si precisa che il lavoratore che percepisce redditi di lavoro dipendente è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e il datore ha l’obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma, pari all’importo della quota di pensione non dovuta per incumulabilità, e di versarla all’INPS.
Invece, per l’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo la dichiarazione a preventivo 2022 potrà essere resa mediante una domanda di ricostituzione reddituale.
Per quanto concerne poi i pensionati in “Quota 102”, l’INPS rinvia direttamente a quanto già comunicato con il messaggio n. 54/2020, mentre per quanto riguarda i “lavoratori precoci”, si ricorda che l’interessato deve comunicare tempestivamente all’Istituto i redditi da lavoro, presentando apposita domanda di ricostituzione.