Nuove retribuzioni da novembre nelle imprese di acconciatura aderenti a Conflavoro
Per quanto riguarda il personale operante nel settore dell’acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, a distanza di poche settimane dal rinnovo del CCNL firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative (si ricordano l’Accordo del 10 ottobre e il successivo Accordo integrativo del 14 ottobre: si veda “Aumenta l’EAR per le imprese dell’acconciatura non aderenti al Fondo Sanarti” del 25 ottobre 2022), nei giorni scorsi è stato reso disponibile il testo dell’Accordo del 2 novembre 2022 sottoscritto tra Conflavoro PMI e Fesica-Confsal.
L’Accordo rinnova la disciplina vigente derivante dal CCNL del 31 agosto 2020 e ne definisce gli elementi economici per il secondo biennio di validità economica, confermandone la scadenza al 31 agosto 2023.
In primo luogo si segnalano gli importi dei nuovi minimi retributivi, previsti da novembre 2022 e da febbraio 2023. Dal 1° novembre 2022: liv. 1, 1.478 euro; liv. 2, 1.351 euro; liv. 3, 1.280 euro; liv. 4, 1.207 euro. Dal 1° febbraio 2023: liv. 1, 1.513 euro; liv. 2, 1.382 euro; liv. 3, 1.311 euro; liv. 4, 1.236 euro.
Con riferimento poi alla possibilità di effettuare assunzioni applicando la “retribuzione di primo ingresso” (limitatamente ai lavoratori a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 1, 2 o 3, qualora abbiano un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività a cui sono destinati, come previsto al comma 6 dell’art. 24 del CCNL), la riduzione della stessa rispetto al minimo retributivo “pieno” è stata portata al 7,5% per il primo anno (dal precedente 5%) e al 5% per il secondo anno (dal precedente 2,5%).
Infine, rispetto al lavoro a tempo determinato, l’Accordo, nel confermare la soglia massima di ricorso a tale forma contrattuale già prevista dal CCNL nella misura del 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione, ha previsto la possibilità di stipulare 3 contratti nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti (tra contratti a tempo indeterminato e contratti di apprendistato).
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