Non versare i contributi dei lavoratori è «distrazione»
La Cassazione, nella sentenza n. 44861/2022, ha ribadito che il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente costituisce il presupposto del reato di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983 convertito.
Rispetto a ciò non presenta rilevanza alcuna la circostanza che la relativa erogazione sia avvenuta con ritardo rispetto agli accordi contrattuali.
Dal fatto che, attraverso la trattenuta, viene costituita la provvista finanziaria necessaria a far fronte alla sua obbligazione nei confronti dell’INPS, consegue che l’omesso versamento delle ritenute effettuate a fini contributivi sulle retribuzioni effettivamente corrisposte si traduca nella distrazione ad altri fini di somme di denaro astrattamente di pertinenza del lavoratore dipendente.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, poi, la fattispecie in questione richiede il dolo generico, consistente nella volontarietà dell’omissione. Di conseguenza, accertata tale volontarietà, non è necessaria una esplicita motivazione al riguardo; motivazione che, invece, occorre nel caso contrario, ovvero quando il giudice, esaminando le peculiarità del caso di specie – quali, in ipotesi, l’importo contenuto delle somme non versate o l’episodicità delle inadempienze – possa pervenire al convincimento della mancanza dell’elemento soggettivo, penalmente rilevante, attribuendo la condotta inadempiente a un comportamento colposo.
Il dolo generico è avvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò dovesse comportare l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.
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