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Momento consumativo mutevole nei reati fallimentari

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 novembre 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 45184/2022, ha precisato che il momento consumativo del reato di bancarotta pre-fallimentare (art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42) va identificato con l’avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento, che permette di individuare il luogo di commissione del delitto, in modo funzionale alla determinazione della competenza territoriale, nel luogo del Comune in cui tale pronuncia è avvenuta;
- in caso di bancarotta post-fallimentare (art. 216 comma 2 del RD 267/42), invece, l’ultimo atto di esecuzione, e cioè il perfezionamento della fattispecie criminosa, viene realizzato non nel luogo in cui è dichiarato il fallimento, che anzi precede gli atti in frode alla massa fallimentare ed ai creditori, bensì nel luogo in cui vengono posti in essere gli ulteriori atti, esecutivi della bancarotta, ed è in questo luogo che si radica la competenza per territorio, a nulla valendo, agli effetti penali, la forza attrattiva esercitata, in sede civile, dalla procedura fallimentare.

La Suprema Corte ha infine chiarito che la dichiarazione di fallimento rappresenta il presupposto del reato di cui all’art. 232 comma 3 del RD 267/42 (distrazione senza concorso con il fallito) e non può costituirne il momento consumativo, poiché le condotte distrattive avvengono in un momento successivo.

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