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Base imponibile del contributo straordinario contro il caro bollette da definire entro i limiti normativi

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 dicembre 2022

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Nell’ordinanza n. 5621/2022, il Consiglio di Stato si è pronunciato con riferimento al contributo straordinario contro il caro bollette, disponendo in sede cautelare la sospensione dell’obbligo di pagamento in capo alla società appellante.
Ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 3 del DL 21/2022, per il calcolo della base imponibile del contributo solidaristico straordinario, previsto a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas e di prodotti petroliferi, “si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA”.

Tenuto conto di ciò, il fumus boni iuris viene ravvisato con riguardo alle censure di illegittimità della circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 22, laddove, al § 2.2., afferma che la base imponibile del contributo sia costituita dalla differenza, per l’arco temporale di riferimento, tra le operazioni attive e le operazioni passive, estese anche alle attività del soggetto passivo diverse da quelle elencate dall’art. 37 comma 1 dello menzionato decreto.
Limitatamente a questa parte, il Consiglio di Stato ritiene, infatti, che il documento esorbiti dai limiti di una vera e propria circolare interpretativa, in quanto assume veste provvedimentale e carattere lesivo degli interessi dell’appellante, ampliando la base imponibile fissata dalla norma in questione.

Per quanto riguarda il periculum in mora, esso è stato ritenuto parimenti sussistente in ragione della scadenza al 30 novembre 2022 del termine di pagamento del saldo (art. 37 comma 5 del DL 21/2022) nonché dell’entità della somma da pagare entro la predetta data.

Sono stati accertate, in tal modo, le condizioni di legge per la sospensione degli atti impugnati nell’interesse dell’appellante e la conseguente trasmissione dell’ordinanza al TAR del Lazio per la discussione nel merito.

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