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Chi cede il profitto del reato presupposto a soggetti diversi dall’apparente acquirente autoricicla

/ REDAZIONE

Sabato, 3 dicembre 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 45687 del 1° dicembre 2022, ha precisato che, in tema di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), il criterio da seguire ai fini dell’individuazione della condotta dissimulatoria è quello dell’idoneità ex ante – sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione – a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell’azione per difetto di concreta capacità decettiva.

Ricorre, quindi, il delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi in cui il profitto del delitto presupposto (un determinato quantitativo di merce ottenuta tramite condotte truffaldine) confluisca, a opera del suo autore, presso una società diversa dall’apparente acquirente, atteso che tale condotta realizza la sostituzione del profitto stesso, che transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico, consentendogli di godere di beni in assenza di assunzione dell’onere del versamento del prezzo della vendita (ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso).

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