Lo sconto sul corrispettivo può essere oggetto di accordi separati
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prestatore può integrare la fattura originaria con un separato documento extrafiscale
Per la quasi generalità delle detrazioni “edilizie”, la possibilità di optare per il c.d. “sconto sul corrispettivo” di cui all’art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020 dipende dal momento di sostenimento delle spese, che devono essere sostenute dal 2020 al 2024 (2025 solo nel caso spetti il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020).
L’opzione per lo sconto sul corrispettivo implica che il fornitore, che ha effettuato gli interventi agevolati, applichi, nel documento con cui certifica e addebita le relative spese (tipicamente, la fattura), uno sconto “fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso”.
L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta,
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