Limiti alla confisca per chi ricicla
Occorre distinguere il profitto di cui si è avvantaggiato l’autore del reato presupposto da quello tratto dal riciclatore
Non vi è alcuna ragione per cui il “riciclatore” debba rispondere, con la confisca, di tutta la somma riciclata, laddove, in realtà, ad avvantaggiarsene sia stato un terzo, ad esempio l’autore del reato presupposto. In tal modo, infatti, si finirebbe per sanzionare un soggetto per un profitto di cui non ha mai goduto, contravvenendo alla regola generale sottostante alle confische (in specie quella per equivalente, avente chiara natura sanzionatoria) secondo la quale la suddetta sanzione non può colpire il patrimonio dell’autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione di un determinato reato.
Si tratta di un orientamento seguito da gran parte della giurisprudenza di legittimità, che viene sposato dalla sentenza n. 2166, depositata
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