Fruibile dal mese di gennaio l’esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore
La verifica del rispetto delle soglie retributive va effettuata distintamente sulla retribuzione mensile e sulla tredicesima
L’INPS, con la circolare n. 7/2023, ha fornito le istruzioni operative e contabili per gestire gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori previsto dall’art. 1 comma 281 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), esonero che, si ricorda, viene riconosciuto con i medesimi criteri e modalità previsti per l’esonero di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 (si veda “Confermato lo sgravio sulla quota IVS per il 2023” del 31 dicembre 2022).
Per tale ragione l’Istituto, con il suddetto provvedimento, ha specificato che per quanto non espressamente indicato in tale circolare occorre fare riferimento alle indicazioni già fornite con la circ. n. 43/2022 e con il
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