Tutela effettiva del contribuente fallito contro gli atti impositivi
La pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito prima della notifica
L’esercizio della tutela giurisdizionale da parte del contribuente fallito avverso l’atto impositivo, nell’inerzia degli organi fallimentari ex art. 43 del RD 267/42, può essere esercitata solo dal momento in cui il debitore ha avuto piena conoscenza dell’atto, pertanto, nel caso in cui l’atto impositivo sia stato notificato al solo curatore, e non anche al fallito, il termine per proporre impugnazione decorre dalla trasmissione dell’intera documentazione relativa alla pretesa erariale.
A tali conclusioni giunge da ultimo la Corte di Cassazione con l’ordinanza 9 febbraio 2023 n. 4095.
In tema di contenzioso tributario, l’ente impositore o il concessionario non sono obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali ...