Dal demansionamento non deriva automaticamente un danno da risarcire
L’onere probatorio del danno professionale grava sul lavoratore
In base all’art. 2103 c.c. il datore di lavoro può adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
Salvo i casi espressamente previsti dal legislatore, è vietato il demansionamento del lavoratore, ossia l’adibizione a mansioni inferiori e, a maggior ragione, la sua totale inattività.
Nel caso di accertamento del demansionamento, oltre a disporre la riassegnazione del lavoratore nella posizione precedentemente occupata o in una posizione analoga, il giudice può condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno.
Il demansionamento, si ricorda, può causare danni sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale.
Il ...
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