ACCEDI
Mercoledì, 21 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Integratori alimentari contenenti cacao con aliquota IVA del 10%

/ REDAZIONE

Sabato, 15 aprile 2023

x
STAMPA

La risposta a interpello n. 295 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, ha esaminato le condizioni di applicabilità dell’aliquota IVA del 10% per prodotti quali tavolette e barrette proteiche.

In via preliminare, viene precisato dall’Agenzia che i c.d. “integratori alimentari’’ non sono beni che beneficiano di un’aliquota IVA ridotta in via automatica, poiché non sono espressamente contemplati in un punto della Tabella A allegata al DPR 633/72.
Ciò premesso, l’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta si valuta “caso per caso”, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli che ha analizzato la composizione del prodotto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2010).

In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è da ritenersi soggetta ad un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili in base al parere dell’Agenzia delle Dogane ai prodotti indicati nella Tabella A, Parte II o II-bis o III, del DPR 633/72, da cui discende – rispettivamente – l’applicazione dell’aliquota del 4%, 5% o del 10%.

In uno dei casi esaminati nella risposta a interpello n. 295, è stato riconosciuta l’aliquota del 10% in ragione della specifica composizione del prodotto. secondo l’Agenzia delle Dogane, nell’ambito del Capitolo 18 della Tariffa Doganale: ’’Cacao e sue preparazioni’’, nella voce 1806 (’’ Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao’’) e, in particolare, nella Sottovoce 180632 (’’altre presentate in tavolette, barre o bastoncini’’, ’’non ripiene’’).

Di conseguenza, i prodotti in esame sono ricondotti tra i beni di cui al n. 64 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, per i quali si applica l’aliquota del 10%, ossia tra ’’Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (vd. ex 18.06)’’. Sul tema, sono richiamate le precedenti risposte a interpello n. 1/2018, n. 365/2019 e n. 269/2020.

TORNA SU