Per l’area edificabile ai fini IMU conta la variante al PRG in regime di salvaguardia
Non occorre che lo strumento urbanistico generale del Comune sia stato approvato definitivamente
In materia di IMU, l’area fabbricabile viene identificata dall’art. 1 comma 741 lett. d) della L. 160/2019 (analogamente al previgente art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 504/92) come “l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”.
La disposizione fa esplicito rinvio all’art. 36 comma 2 del DL 223/2006, secondo il quale un’area deve considerarsi fabbricabile “se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione