Scissione mediante scorporo di dubbia fattibilità se modifica l’attività della scissa
La nuova norma prevede la sola assegnazione parziale del patrimonio
La “scissione mediante scorporo”, introdotta dall’art. 51 comma 3 lett. a) del DLgs. 19/2023 nel nostro ordinamento, in corrispondenza dell’art. 2506.1 c.c., consiste in una peculiare forma di scissione che si differenzia dalla “scissione tradizionale” per il fatto che le azioni o quote delle società beneficiarie, emesse a fronte del patrimonio scisso a loro favore, vengono attribuite alla società scissa medesima, anziché ai soci della società scissa.
In particolare, l’art. 2506.1 c.c. stabilisce che:
- “con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività” (primo periodo);
- “la partecipazione