Al beneficiario effettivo non basta il bilancio
L’esenzione da ritenuta sugli interessi presuppone la capacità del percipiente di disporre dei redditi
Con l’ordinanza n. 14905 del 29 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha precisato che la verifica dello status di beneficiario effettivo va operata in chiave sostanziale, avendo riguardo ad alcuni parametri in parte distinti da quelli relativi al divieto di abuso del diritto.
Il caso riguarda la richiesta di rimborso presentata da una società lussemburghese in relazione alle ritenute sugli interessi su finanziamenti corrisposti da controllate italiane. In secondo grado era stata ritenuta verificata la qualifica di beneficiario effettivo cui è subordinata l’esenzione prevista dall’art. 26-quater del DPR 600/73; con l’ordinanza in commento tale decisione è stata cassata con rinvio, stabilendosi come, a tali fini, non sia sufficiente dimostrare che gli interessi sono stati ...
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