Rischio penale identico per fallimento e concordato preventivo
La Cassazione prende in esame le fattispecie contemplate dall’art. 236 del RD 267/42
La Cassazione, nella sentenza n. 24838, depositata ieri, si sofferma sull’art. 236 del RD 267/42, che, al primo comma, punisce con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che:
- al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 182-septies comma 4 del RD 267/42) o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria (art. 182-septies comma 5 del RD 267/42), si sia attribuito attività inesistenti;
- per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
Il secondo comma, invece, stabilisce che, nel caso di concordato preventivo, si applicano:
- le disposizioni degli ...