Annullabile la delibera in conflitto di interessi anche se non si può decidere diversamente
A fronte dell’annullamento, in sede di merito, di una delibera assembleare di una srl che, con il voto determinante del socio di maggioranza, aveva rigettato l’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico della società e dello stesso socio di maggioranza, ex art. 2476 comma 7 c.c., stante la partecipazione determinante del socio in conflitto di interessi e la potenzialità dannosa della delibera, la Suprema Corte, nella sentenza n. 17461/2023, osserva come la correttezza delle decisioni di merito derivi dal rilievo che l’interesse a impugnare la delibera societaria sorge per il mero fatto che la stessa sia stata adottata con la partecipazione determinante del socio in conflitto di interessi e si presenti idonea ad arrecare un danno alla società (ex art. 2479-ter comma 2 c.c.), a prescindere dalla impossibilità per l’assemblea di approvare una delibera di diverso contenuto – corrispondente alla volontà del socio impugnante – per mancanza del quorum costitutivo laddove il socio in conflitto si astenga.
Al riguardo, infatti, si osserva che la possibilità di adottare una delibera dal contenuto diverso è estranea alla fattispecie impugnatoria in esame e alla sua ratio, non incidendo sull’interesse del socio alla caducazione della delibera, che è strumentale a evitare l’adozione di una decisione pregiudizievole per la società in ragione del conflitto di interessi in cui versa il socio che con la sua partecipazione ha determinato l’approvazione della delibera medesima; interesse distinto da quello che lo stesso può vantare all’adozione di una delibera di contenuto diverso rispetto a quella ritenuta invalida.
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