Pensione di invalidità INPS a soggetto francese tassata in entrambi gli Stati
La pensione di invalidità INPS corrisposta a un residente in Francia in virtù di un rapporto di lavoro dipendente privato è soggetta a tassazione concorrente in Italia e in Francia; lo stesso trattamento va riservato alla pensione di reversibilità INPS derivante da un impiego privato, in generale, o da un impiego pubblico nell’ambito di un’attività industriale o commerciale. Lo ha chiarito la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 385 di ieri.
Guardando alla norma convenzionale, le pensioni pagate in relazione a un cessato impiego privato sono imponibili, in base all’art. 18 della Convenzione Italia-Francia, soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme, pagate in applicazione della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono assoggettate a tassazione concorrente.
Tra queste ultime rientrano, in base all’elencazione allegata all’Accordo amichevole tra Italia e Francia del 20 dicembre 2000, le pensioni versate dall’INPS con la conseguenza che, nel caso di specie, la pensione di invalidità corrisposta al residente in Francia è soggetta a tassazione sia in Francia, sia in Italia.
Lo stesso trattamento deve essere riservato, secondo l’Agenzia, alle pensioni di reversibilità erogate dall’INPS che originano da un impiego privato in generalo o pubblico nello specifico ambito di un’attività industriale o commerciale.
Diversamente, la pensione di reversibilità derivante da un impiego pubblico in generale (diverso da quelli precedentemente menzionati) rientrerebbe nella previsione dell’art. 19, par. 2 della Convenzione Italia-Francia, in base alla quale le pensioni pubbliche sono tassate esclusivamente nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario non sia residente nell’altro Stato e abbia solamente la nazionalità di quest’ultimo, senza avere quella dello Stato dal quale provengono le pensioni.
Nel caso di specie, trattandosi di cittadina italiana, la pensione di reversibilità derivante da un impiego pubblico in generale sarebbe soggetta a tassazione esclusiva in Italia.
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