Per le Sezioni Unite falsa dichiarazione per il reddito di cittadinanza non rilevante in sé e per sé
Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all’art. 7 del DL 4/2019 convertito solo se finalizzate ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura inferiore.
Questo è il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella questione penale decisa n. 14512 del 13 luglio 2023 a fronte della questione di legittimità sollevata dalla sentenza n. 2588/2023 che aveva evidenziato il contrasto interpretativo tra chi sosteneva la rilevanza, in sé e per sé, della falsità delle autodichiarazioni indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Cass. n. 5289/2020 e Cass. n. 30302/2020); e chi affermava che il mendacio o le omissioni dichiarative rilevano nei soli casi in cui l’intento dell’agente sia solo quello di conseguire, per il tramite delle stesse, un beneficio altrimenti non dovuto (Cass. n. 44366/2021 e Cass. n. 29910/2022).
Si resta in attesa delle motivazioni del supremo consesso che ha sposato la posizione più garantista.
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