Responsabile il sindaco che non sfrutta tutti gli strumenti a sua disposizione
Non basta il mero e burocratico espletamento delle attività indicate dalla legge
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 23200, depositata ieri, ha ribadito diversi principi – molti dei quali già espressi nella precedente sentenza 12 luglio 2019 n. 18770 – fondamentali in materia di responsabilità concorrente dei sindaci per i danni cagionati alla società, ai soci o ai terzi creditori da comportamenti illeciti degli amministratori.
Il ragionamento della Suprema Corte prende le mosse dal concetto di nesso di causalità tra la condotta inerte e anti-doverosa dei sindaci e l’illecito posto in essere dagli amministratori, precisando che esso sussiste allorché – secondo probabilità e non necessariamente certezza causale, con ragionamento c.d. “controfattuale ipotetico” – l’attivazione dei poteri dei sindaci avrebbe ragionevolmente evitato l’illecito,
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