Sovraindebitamento con debito insolubile e non transitorio
Necessaria una definitiva incapacità di adempimento per il ricorso alle procedure
Secondo il Tribunale di Genova 20 luglio 2023, alla nozione di “sovraindebitamento” vanno ricondotte le situazioni che eccedono la normalità del debito sostenibile e si inseriscono all’interno di un quadro debitorio insolubile e non transitorio.
Le procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento, quali strumenti di ristrutturazione del debito, non possono essere impiegate come facile metodo di “taglio” in tempi brevi del debito, che, invece, può essere ancora onorato, e rispetto al quale non si è realizzata una definitiva ed attuale incapacità di adempimento.
L’art. 6 comma 2 lett. a) della L. 3/2012 definiva il sovraindebitamento come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
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