Nella sospensione dell’attività conta la differenza tra lavoratore presente e occupato
La percentuale del 10% prevista dall’art. 14 del DLgs. 81/2008 riguarda i soggetti presenti all’atto dell’accesso ispettivo
Uno degli strumenti più incisivi che gli ispettori del lavoro utilizzano al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, è rappresentato dalla sospensione dell’attività imprenditoriale, disciplinato dall’art. 14 del DLgs. 81/2008.
Ai sensi di tale disposizione il blocco dell’attività scatta in presenza di lavoro sommerso (nella misura di almeno il 10% del personale presente all’atto dell’accesso ispettivo occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni previste dalla normativa) o di gravi irregolarità in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (individuazione
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