ACCEDI
Mercoledì, 26 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nella sospensione dell’attività conta la differenza tra lavoratore presente e occupato

La percentuale del 10% prevista dall’art. 14 del DLgs. 81/2008 riguarda i soggetti presenti all’atto dell’accesso ispettivo

/ Mario PAGANO

Sabato, 14 ottobre 2023

x
STAMPA

download PDF download PDF

Uno degli strumenti più incisivi che gli ispettori del lavoro utilizzano al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, è rappresentato dalla sospensione dell’attività imprenditoriale, disciplinato dall’art. 14 del DLgs. 81/2008.

Ai sensi di tale disposizione il blocco dell’attività scatta in presenza di lavoro sommerso (nella misura di almeno il 10% del personale presente all’atto dell’accesso ispettivo occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni previste dalla normativa) o di gravi irregolarità in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (individuazione

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU