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Sufficiente il solo attestato di residenza fiscale svizzera per il rimborso

/ REDAZIONE

Martedì, 7 novembre 2023

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30779 di ieri, 6 novembre 2023, ha fornito un’interpretazione favorevole al contribuente della disposizione dell’art. 29 paragrafo 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni per cui le istanze di rimborso devono essere corredate “di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione”.

Nel caso di specie, il contribuente chiedeva il rimborso delle ritenute subite sulla pensione INPS, attestando di essere fiscalmente residente in Svizzera.

Ad avviso della Suprema Corte quanto attestato basta a configurare il diritto al rimborso.
In altre parole, il certificato di residenza fiscale è sufficiente a soddisfare le condizioni previste dal richiamato art. 29 paragrafo 2 con riferimento alla necessità di allegare all’istanza di rimborso un attestato certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso.

Non serve, infatti, che l’attestazione contenga espliciti riferimenti alla Convenzione (pure presenti nel caso di specie), ma è sufficiente che la stessa dia atto tanto della residenza quanto dell’assoggettamento del reddito e del patrimonio del contribuente alla tassazione svizzera.

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