Se il fondo patrimoniale è legittimo è inattaccabile dall’Erario
Necessario dimostrare che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata a evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria
Ai fini della realizzazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, i beni oggetto di atti simulati o fraudolenti devono poter essere oggetto di apprensione da parte dell’Erario; il che, evidentemente, non è possibile laddove il bene non possa essere oggetto, appunto, di riscossione coattiva, come nel caso di fondo patrimoniale legittimamente costituito.
L’art. 11 del DLgs. 74/2000 sanziona, nell’ipotesi di cui al comma 1, la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o ...
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