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Con debito IVA non sussistente non compensabile il tax credit ristrutturazione alberghi

/ REDAZIONE

Martedì, 14 novembre 2023

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Con la risposta n. 460 di ieri, l’Agenzia delle Entrate vieta la possibilità di compensare il credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere ex art. 1 del DL 152/2021 con un debito IVA non sussistente, al fine di aggirare il termine previsto per l’utilizzo dell’agevolazione.

In linea generale, il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati “entro e non oltre il 31 dicembre 2025”. Pertanto, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione (o cessione, a determinate condizioni) del credito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.

Ciò premesso, l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dall’istante, in cui si propone di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 del DPR 100/98.
Tale espediente, sottolinea l’Agenzia, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l’’’invenzione’’ di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta di cui si discute, mutandone “arbitrariamente” la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

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