Per gli artigiani premio INAIL fisso per classe di rischio
Occorre che sussista il requisito oggettivo, ossia l’elemento del rischio
La tutela assicurativa INAIL degli artigiani è sancita dall’art. 4 del DPR 1124/1965, secondo il quale sono appunto compresi nell’assicurazione INAIL “gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese”. Ovviamente anche per l’artigiano occorre che sussista il requisito oggettivo previsto dall’art. 1 del DPR 1124/1965, ossia l’elemento del rischio. È arduo ipotizzare un soggetto artigiano non assicurabile per mancanza del requisito oggettivo: l’esempio di scuola è quello della rammendatrice a mano che utilizza unicamente ago e filo.
Una volta stabilito che l’artigiano è assicurabile, si passa al pagamento del premio.
Si ricorda che il premio artigiano è suddiviso in 9 classi di rischio che raggruppano tutte le
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