Decadenza dalla NASpI se l’attività già svolta non è comunicata entro 30 giorni dalla domanda
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 846 pubblicata ieri, 9 gennaio 2024, ha fornito chiarimenti sulla comunicazione che il percettore della NASpI deve effettuare in relazione all’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale eventualmente svolta per non incorrere nella decadenza dalla fruizione del trattamento di disoccupazione.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del DLgs. 22/2015, infatti, il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale da cui ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Il successivo art. 11 del DLgs. 22/2015, al comma 1 lett. c), contiene, quindi, quale ipotesi di decadenza dalla NASpI, il mancato invio di tale comunicazione.
L’obbligo di comunicazione in argomento, hanno evidenziato i giudici di legittimità, non è limitato alle nuove attività, ma può riguardare anche un’attività già intrapresa dal lavoratore prima della presentazione della domanda di NASpI. In tal caso, il termine per la comunicazione – pari, come anticipato, a un mese – decorre dalla data della domanda di NASpI.
Con l’ordinanza in commento si precisa, quindi, che ai fini della decadenza rileva unicamente la contemporaneità tra godimento della NASpI e lo svolgimento dell’attività lavorativa e la mancata comunicazione all’INPS entro il termine di legge come disposto dall’art. 10 comma 1, decorrente, come anticipato, dalla domanda di NASpI nel caso in cui l’attività non sia nuova.
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