Soglie di fallibilità anche per la liquidazione coatta delle cooperative
Lo scopo mutualistico non può impedire l’applicazione delle soglie su ricavi e attivi
Nella sentenza del 16 maggio 2022, solo recentemente edita, il Tribunale di Brindisi sostiene l’applicabilità alla liquidazione coatta amministrativa di società cooperative:
- delle c.d. “soglie di fallibilità”, fissate dall’art. 1 del RD 267/42, relative all’ammontare dell’attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dei debiti;
- della soglia minima di valore, fissata dall’art. 15 comma 9 del RD 267/42, dell’esposizione debitoria scaduta, al di sotto della quale non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento.
Alla data della decisione non era ancora entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14), che riporta le soglie sopra menzionate, rispettivamente, all’art. 2 comma 1 lett. d)
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