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Possibile recuperare il trattamento di CIGS in deroga del decreto Lavoro anticipato dalle aziende

/ REDAZIONE

Sabato, 10 febbraio 2024

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Con il messaggio n. 617 di ieri, 9 febbraio 2024, l’INPS ha dettato istruzioni operative per i datori di lavoro al fine di permettere loro il recupero delle somme anticipate – per effetto di quanto previsto dal decreto di autorizzazione – per la CIGS in deroga riconosciuta ai sensi dell’art. 30 del DL 48/2023, nonché versare il contributo addizionale.

Si ricorda che la norma prevede che il Ministero del Lavoro possa autorizzare con apposito decreto un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023 in favore delle aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.

Il trattamento in questione poteva essere autorizzato su domanda dell’azienda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

Sotto il profilo operativo, l’INPS precisa che:
- per le operazioni di conguaglio delle prestazioni anticipate, successivamente all’autorizzazione da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”;
- per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”.

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