ACCEDI
Sabato, 15 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Infondata la questione di legittimità costituzionale sull’IMU indeducibile dall’IRAP

/ REDAZIONE

Mercoledì, 21 febbraio 2024

x
STAMPA

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011 nella parte in cui stabilisce la totale indeducibilità dall’IRAP dell’IMU versata per gli immobili strumentali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 21 depositata ieri, 20 febbraio 2024.

Infatti, all’IRAP non possono essere estesi i principi affermati dalla sentenza n. 262/2020, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 citato (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1 comma 715 della L. 147/2013), il quale disponeva la totale indeducibilità ai fini IRES dell’IMU sugli immobili strumentali per il periodo di imposta 2012; al riguardo, la Corte aveva affermato come la deducibilità dell’IMU trovasse fondamento nel fatto che si trattava di un costo necessitato alla stregua di un ordinario fattore della produzione, a cui l’imprenditore non può sottrarsi.

Con la sentenza n. 21/2024, la Corte Costituzionale ha invece evidenziato che la struttura dell’IRAP non si fonda sul modello della deducibilità dei costi assimilabile a quello che, in base al principio di inerenza, è riscontrabile nella disciplina dell’IRES. Il principio della necessaria deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all’IRES, non può essere traslato a un’imposta differente dove la considerazione delle componenti negative segue un criterio diverso.

La stessa sentenza n. 262/2020 aveva affermato che non sussistono inoltre presupposti per estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale della totale indeducibilità IRES dall’IMU alle disposizioni successive a quella in vigore per il 2012, le quali invece ne statuiscono la parziale deducibilità. Anche tali principi sono ripresi dalla sentenza in commento, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità della norma vigente dal 2017 al 2019 e dal 2014 al 2018.

TORNA SU