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Mercoledì, 15 gennaio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Eccezione debitoria con contenuto tipico per bloccare l’azione del creditore

La liquidazione aperta su iniziativa del creditore o del debitore presenta la medesima struttura

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Venerdì, 19 aprile 2024

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La sentenza con cui il Tribunale di Arezzo, il 1° dicembre 2023, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da un creditore nei confronti di un debitore in stato di sovraindebitamento-insolvenza, ai sensi dell’art. 268 comma 2 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), merita, ad avviso di chi scrive, un approfondimento, perché ha il pregio di soffermarsi su una tematica singolare e innovativa, afferente allo specifico contenuto dell’eccezione debitoria – prevista dall’art. 268 comma 3 del CCII – finalizzata a “paralizzare” l’azione del creditore.

In linea generale, perché il Tribunale in composizione collegiale, individuato sulla scorta dei criteri di competenza territoriale ...

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