L’assenza del DVR non determina la conversione retroattiva del contratto
Smentiti i precedenti orientamenti di giurisprudenza di merito, Ministero del Lavoro e INL sulla mancanza del documento di valutazione dei rischi
L’assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR) non determina la conversione retroattiva del contratto di lavoro intermittente in normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questo è il principio espresso dalla Cassazione con ordinanza n. 378/2024, destinata a lasciare il segno, in quanto difforme rispetto a precedenti orientamenti della giurisprudenza di merito, del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL).
Una decisione, ad avviso di chi scrive, che potrebbe essere destinata ad applicazioni analogiche in circostanze simili, non solo in rapporto al contratto intermittente ma anche rispetto ad altre figure contrattuali, tutte le volte in cui il loro utilizzo sia avvenuto in modo contrario alle condizioni e alla disciplina dettata
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