I diritti non definiti della società estinta passano in contitolarità ai soci
Le mere pretese devono però ritenersi rinunciate
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2127/2024, ha ripercorso le motivazioni che, ormai nel 2013, avevano condotto le Sezioni Unite alle conclusioni delle sentenze gemelle nn. 6070, 6071 e 6072, con una sintesi che appare opportuno riproporre.
Si ricorda, innanzitutto, che la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese – che nella previgente disciplina si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici a esso facenti capo fossero stati definiti – è oggi da considerare senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo, destinato a operare in coincidenza con la cancellazione.
Così come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo ...