Limiti alla produzione dei documenti in appello da contestualizzare
In appello si potranno depositare i documenti che il giudice ritenga indispensabili e quelli non depositati a causa di forza maggiore
Dal 5 gennaio 2024, a seguito delle modifiche introdotte con il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220, è cambiato l’art. 58 del DLgs. 546/92, che disciplina il regime probatorio del processo di appello.
Nella versione antecedente alle richiamate modifiche, l’art. 58 commi 1 e 2 del DLgs. 546/92 stabiliva che “il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.
In relazione alla disposizione contenuta nel comma 2, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le tante, cfr. Cass. 7 marzo 2023 n. 6772, ...
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