Incostituzionale la legge regionale che disciplina il trattamento dei dati personali
È costituzionalmente illegittima una disciplina regionale che regola autonomamente il trattamento dei dati personali nella installazione di impianti di videosorveglianza, rinviando solo ad alcune tra le fonti e le regole “che all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia” ed escludendo le altre, in maniera del tutto arbitraria.
È questo il principio di carattere generale desumibile dalla sentenza n. 69, depositata ieri, con la quale la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3 della L. reg. Puglia n. 13/2023 per contrasto con:
- l’art. 117 comma 1 Cost., il quale dispone che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”;
- l’art. 117 comma 2 lett. l) Cost., laddove si stabilisce che spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali, nonché, per quel che qui interessa, di “ordinamento civile e penale”.
In particolare, la pronuncia in esame ha rilevato che la disposizione censurata (riferita all’installazione di sistemi di videosorveglianza pensati per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità, nell’ambito di strutture socio-sanitare e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno):
- per un verso, operava un richiamo al Regolamento (Ue) 2016/679, al DLgs. 101/2018 e alla Convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, limitatamente alla fase di installazione della videosorveglianza (e non anche, ad esempio, alla raccolta del consenso e alle sue caratteristiche o al successivo trattamento dei dati);