Legittimo l’inasprimento retroattivo degli indennizzi per le opere inamovibili sul demanio marittimo
La Consulta, con la sentenza n. 70, pubblicata ieri, si è espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla seconda sezione civile della Cassazione, in relazione all’art. 1 comma 257 secondo periodo della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007).
La disposizione censurata – con l’effetto retroattivo derivante dal suo carattere di norma di interpretazione autentica – ha chiarito che l’art. 8 del DL 400/93 (conv. L. 494/93) va inteso nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione sine titulo di beni demaniali marittimi e relative pertinenze: per questa fattispecie, dunque, l’indennizzo dovuto dall’autore della condotta abusiva è quantificato secondo i valori tabellari di cui al medesimo art. 8.
Invece, qualora all’illegittima occupazione dell’area demaniale marittima si accompagni la realizzazione di opere abusive inamovibili, il computo dell’indennizzo dovrà avvenire secondo il più gravoso riferimento ai “valori di mercato” di cui all’art. 1 comma 257 secondo periodo della L. 296/2006.
L’ipotizzata contrarietà del secondo trattamento sanzionatorio agli artt. 3 e 23 Cost., per la lesione dell’affidamento riposto dai trasgressori nella stabilità della disciplina concernente gli indennizzi dovuti, è stata esclusa dalla pronuncia in esame.
La Corte Costituzionale ha conclusivamente rilevato che la scelta del legislatore di inasprire retroattivamente gli indennizzi dovuti per le ipotesi più gravi di occupazione abusiva è il risultato di una legittima opera di bilanciamento di interessi che ha visto soccombere la tutela dell’affidamento del trasgressore dinanzi alle preminenti esigenze (anch’esse di rango costituzionale) di valorizzazione economica dei beni demaniali e di tutela del paesaggio e dell’ambiente marino.
È, inoltre, ragionevole e coerente con il dettato dell’art. 3 Cost. la soluzione che assegna un differente trattamento sanzionatorio a condotte illegittime connotate da una crescente gravità (da un lato, l’occupazione senza realizzazione di opere inamovibili; dall’altro, l’occupazione caratterizzata dalla compromissione irreversibile dell’area).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41