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Il prelievo gratuito di calore sconta l’IVA

/ REDAZIONE

Martedì, 30 aprile 2024

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Il trasferimento a titolo gratuito del calore prodotto da un’impresa ad altri soggetti passivi, che lo utilizzano nelle loro attività economiche, costituisce un’operazione assimilabile, ai fini IVA, a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. A questo fine, è irrilevante che i citati soggetti passivi utilizzino o meno il calore per operazioni che conferiscono loro il diritto alla detrazione dell’imposta.

Per la determinazione della base imponibile della predetta operazione, il prezzo di costo include non solo i costi diretti di fabbricazione o di produzione, ma anche i costi indirettamente imputabili (es. le spese di finanziamento), a prescindere dal fatto che questi costi siano stati o meno gravati da IVA.
Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella sentenza, depositata il 25 aprile 2024, in relazione alla causa C-207/23 riguardante gli artt. 16 e 74 della direttiva 2006/112/Ce.

Il caso esaminato concerne una società tedesca che gestisce un impianto che produce biogas a partire da biomassa. Tale società ha ceduto “gratuitamente” la maggior parte del calore a due soggetti passivi che lo hanno utilizzato per le loro attività d’impresa. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria tedesca ha contestato la sussistenza di un prelievo del calore a titolo gratuito da assoggettare a IVA sulla base del prezzo di costo dello stesso.

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