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Decade dalla NASpI chi non comunica il parallelo svolgimento di un’attività preesistente

/ REDAZIONE

Giovedì, 2 maggio 2024

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Per la Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul punto il 30 aprile con l’ordinanza n. 11543, la fattispecie di cui alla lett. c) dell’art. 11 comma 1 del DLgs. 22/2015, alla quale si correla la decadenza dalla NASpI, è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della contemporaneità tra la fruizione della prestazione e lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare la percezione di un reddito, non essendo necessario che tale attività sia stata intrapresa successivamente rispetto all’inizio del periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione.

La citata norma dispone la decadenza dalla fruizione della NASpI in caso di inizio di un’attività lavorativa autonoma o in forma di impresa individuale senza la relativa comunicazione all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività stessa, con contestuale dichiarazione del reddito annuo che il lavoratore prevede di trarre dalla nuova attività intrapresa.

Per i giudici di legittimità rientra nell’appena indicata ipotesi anche il caso dell’assicurato che, nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda della prestazione previdenziale, abbia omesso di comunicare all’INPS il contemporaneo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, quindi di un’attività preesistente rispetto al momento della presentazione della domanda stessa.

Ciò non comporta un’ipotesi di estensione analogica della decadenza a fattispecie non espressamente previste dal legislatore, in quanto tale ipotesi, per la Cassazione, deve ritenersi implicitamente rientrante nella lett. c) dell’art. 11 comma 1 del DLgs. 22/2015 (nello stesso senso, Cass. n. 846/2024; si veda “Decadenza dalla NASpI se l’attività già svolta non è comunicata entro 30 giorni dalla domanda” del 10 gennaio 2024).

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