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IVA detraibile anche se il contratto è nullo

/ REDAZIONE

Giovedì, 13 giugno 2024

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Nel caso in cui il contratto relativo alla cessione di un bene sia nullo sulla base del diritto civile, al cessionario, soggetto passivo, non è negata la possibilità di esercitare la detrazione dell’IVA, salvo che sia dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare la cessione come fittizia o nell’ipotesi in cui l’operazione, se effettivamente realizzata, tragga origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto.
Questo, in sintesi, il principio contenuto nella sentenza n. 16279 depositata ieri dalla Corte di Cassazione.

Il fatto di causa originava dalla contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate a un soggetto passivo in ordine alla detrazione dell’IVA sull’acquisto di un centro commerciale. Secondo l’Amministrazione finanziaria l’atto notarile di cessione doveva essere dichiarato nullo in quanto il notaio rogante era il fratello di una socia delle società parti del contratto.

In base all’art. 28 della L. 89/13, infatti, il notaio non può ricevere o autenticare atti “se v’intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado”.

La Cassazione ricorda che secondo la giurisprudenza Ue (Corte di Giustizia 25 maggio 2023 causa C-114/22) è illegittimo il divieto del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il solo fatto che l’operazione economica imponibile è viziata dalla nullità. Va, invece, negata la possibilità di detrarre l’imposta:
- se non è stata fornita la prova dell’effettiva realizzazione della cessione o della prestazione,
- quando sia individuata una “fattispecie abusiva del diritto” o, comunque,
- nel caso in cui l’operazione tragga origine da un’evasione.

Nel caso di specie i giudici di legittimità rilevano che la sentenza di appello non ha compiuto, se non in modo parziale, tali valutazioni, limitandosi a considerare che la nullità dell’atto ai fini civilistici non avrebbe avuto rilevanza sul piano del diritto tributario.

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