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La formazione finanziata da fondi europei non sfugge all’IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 luglio 2024

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Nella sentenza pubblicata ieri, 4 luglio 2024, con riguardo alla causa C-87/23, la Corte di Giustizia dell’Ue ha fornito le seguenti interpretazioni in merito agli artt. 2, 9 e 73 della direttiva 2006/112/Ce. Il caso esaminato riguarda un’associazione con sede in Lettonia che eroga servizi di formazione finanziati con fondi europei.

A tale proposito, i giudici unionali hanno sancito che sono da qualificare come prestazioni effettuate a titolo oneroso i servizi di formazione fatturati dall’associazione senza scopo di lucro, essenzialmente subappaltati a terzi e che hanno beneficiato di sovvenzioni provenienti da fondi europei fino al 70% dell’importo totale. In mancanza di un espresso contratto di mandato, non è possibile ritenere che i predetti servizi siano svolti dal subappaltatore in nome proprio e per conto terzi.

Le sovvenzioni versate a un prestatore da un fondo europeo per una specifica prestazione di servizi rientrano nella base imponibile IVA, in quanto pagamento ottenuto da parte di un terzo.
Lo status di associazione senza scopo di lucro non impedisce che la stessa possa essere considerata un soggetto passivo IVA che esercita un’attività economica, a fronte di un’analisi che tenga conto di tutte le circostanze dell’attività svolta da tale ente e, in particolare, del fatto che quest’ultima sia comparabile al comportamento tipico di un operatore economico dello stesso settore.

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